Nel seguito qualche informazione sparsa raccolta qualche anno addietro.
Pensi a me che a Lissone c’ho il prete che a partire dalla 7.30, come se non ci fosse un domani, sbattendosene le palle di chi è tornato dal turno notturno, suona alla massima potenza le campane!!! Non curante appunto del riposo altri….e questo 365 giorni all’anno.
Marco Montagna su FB
Cercando “campane” nelle Domande frequenti su Arpa Regione Lombardia leggiamo:
Il suone delle campane della chiesa vicina alla mia abitazione è talmente forte da impedire il mio riposo, a chi mi devo rivolgere?
L’utilizzo delle campane, poiché è da riferirsi alle attività di culto, rientra in un ambito di competenza ecclesiastica. Esso è dunque regolato dalla Curia Vescovile secondo la Circolare n.33 del 13 maggio 2000 emanata dal Comitato per i beni ecclesiastici- Sez.I.
Qualora dunque l’attività campanaria rechi disturbo è consigliabile:
- chiedere al parroco la limitazione dello scampanio;
- in caso di risposta insoddisfacente, ci si può rivolgere alla diocesi chiedendo ragione della regolamentazione delle campane, se il decreto di cui alla Circolare C.E.I. n.33 sia già stato adottato, oppure rivolgersi al Vescovo che provveda in tal senso.
- verificare se presso il Comune sia già stato emesso un provvedimento relativo al rumore generato dalle campane secondo il regolamento locale di igiene.
Sul sito del Comune di Lissone, il regolamento locale d’igiene è quello di regione Lombardia che non dice nulla relativamente alle campane; cercando “rumore campane”
La circolare CEI n. 33 “Suono delle campane” la trovate qui https://giuridico.chiesacattolica.it/circolare-n-33-suono-delle-campane/ in fondo all’allegato troviamo questo riferimento ad una sentenza del TAR:
- T.A.R. Lombardia, sez. I, ordinanza 25 gennaio 2000 n. 229
Il giudice ha sospeso un provvedimento del sindaco con il quale si ordinava a un parroco la cessazione dell’utilizzo delle campane, in quanto produttive di rumori asseritamente superiori ai limiti previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dal locale regolamento di igiene. L’ordinanza del giudice amministrativo contiene una motivazione, che seppur succinta, è di notevole interesse: “considerato che non si tratta di attività da regolamentare sotto il profilo invocato dal Comune”. Essendo tale profilo attinente all’inquinamento acustico e all’igiene, la conclusione è che il suono delle campane, purché a uso liturgico, non può essere soggetto alla relativa normativa né può essere disciplinato dai relativi regolamenti comunali attuativi.
Cercando “rumore campane”, limitandosi al sito del comune di Lissone troviamo il Piano di classificazione acustica che a proposito di campane
12.3 CAMPANE
Il suono delle campane, in considerazione del suo significato simbolico e di tradizione religiosa e
culturale, non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento, qualora sia manifestazione legata
allo svolgersi di funzioni e cerimonie religiose.